Statuto

Art. 1)
COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita ad opera di Leonardo società per azioni, della Regione Liguria, della Provincia di Genova e del Comune di Genova una Fondazione denominata:“FONDAZIONE ANSALDO (GRUPPO LEONARDO)”La Fondazione ha sede in Genova, Corso F.M.Perrone 118, presso Villa Cattaneo dell'Olmo.

Art. 2)
FINALITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei campi della promozione culturale e artistica, dei servizi culturali e dell’alta formazione manageriale e professionale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo la Fondazione svolgerà attività finalizzate a:

  • il recupero, la tutela, la conservazione, la valorizzazione, lo studio, la ricerca e la promozione del patrimonio storico-culturale rappresentato dai fondi archivistici e dalla memoria e cultura storiche, tecniche, imprenditoriali e organizzative delle società del gruppo Leonardo, dell'industria ligure nonché, più in generale, degli enti, imprese, organizzazioni e persone, fisiche e giuridiche, a queste legati. Tale patrimonio storico-culturale si intende in riferimento a documenti, pubblicazioni, manufatti, macchinari e utensili industriali, immobili e quanto altro possa essere considerato testimonianza dell'evoluzione tecnologico-organizzativa e della cultura delle imprese e delle loro relazioni con il territorio circostante e con la società; lo studio e la ricerca sui temi della storia e della cultura dell'impresa, dei caratteri strutturali e delle trasformazioni dei sistemi e delle politiche industriali e dei mercati;
  • la creazione di un sistema di relazioni con il mondo delle imprese tale da assicurare lo sviluppo della Fondazione come centro di eccellenza per l’alta formazione nell’ambito del gruppo Leonardo, aperto alle imprese, alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche e private, con l’obiettivo di favorire la crescita professionale, la capacità di integrazione verso il mercato, la conoscenza delle nuove tecnologie, l’internazionalizzazione, la valorizzazione del patrimonio culturale della Fondazione. In via strumentale per il raggiungimento dei propri obiettivi la Fondazione, in piena autonomia di scelte, potrà:
    • promuovere e partecipare attivamente a iniziative di carattere culturale, artistico e formativo di rilevanza locale, nazionale, internazionale;
    • acquisire da chiunque (anche in deposito o comodato) fondi archivistici, anche di notevole interesse storico, e promuoverne la conservazione, la catalogazione, la valorizzazione e l'incremento;
    • organizzare, promuovere e sponsorizzare manifestazioni ed eventi culturali e artistici, convegni, seminari di studio, realizzare percorsi formativi finalizzati all’aggiornamento e adeguamento delle competenze, alla specializzazione e alla qualificazione professionale, progetti di ricerca, mostre e quanto altro possa contribuire a un'adeguata trattazione e divulgazione dei temi oggetto del suo campo d'azione, compresa l'istituzione di premi di laurea, borse di studio e l'organizzazione di stage formativi, di corsi didattici, anche tecnico-professionali, o di cooperazione e scambio culturale a livello internazionale;
    • fondare e gestire una biblioteca/centro di documentazione al fine di raccogliere e rendere disponibile agli utenti ogni tipo di documentazione e materiale attinente allo scopo perseguito;
    • promuovere o realizzare direttamente e pubblicare studi e ricerche sotto forma di monografie, periodici o altre forme editoriali, osservati, per il caso di attività editoriale, i limiti e i requisiti imposti dalla legge;
    • partecipare alla costituzione di associazioni, comitati e istituzioni in genere, nonché aderire a quelli già costituiti, in ogni caso, purché aventi scopo analogo a quello perseguito dalla Fondazione;
    • effettuare ogni altra iniziativa ritenuta idonea dal Consiglio di Amministrazione - al pari di quelle sopra indicate a titolo meramente esemplificativo e non vincolante - per la realizzazione delle finalità della Fondazione o per l'incremento del suo patrimonio da destinarsi ai predetti fini.

Sempre per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può collaborare con chiunque, persone fisiche o Enti, Amministrazioni pubbliche e private, Società, Istituti, Università, Accademie e organismi di qualunque natura - anche non italiani - stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni.
La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Potrà pertanto, a mero titolo esemplificativo, prestare servizi di consulenza a favore di terzi, attinenti l'oggetto degli scopi perseguiti; nonché sempre in via strumentale e accessoria, gestire le attività sopra indicate, in quanto compatibili, con criteri di economicità, fermi restando i limiti previsti dalla legge e il rispetto di tutti gli adempimenti verso le Pubbliche Amministrazioni.

Art. 3)
PATRIMONIO

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e al proprio finanziamento con le rendite del patrimonio di cui dispone e con gli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell'atto costitutivo e può essere incrementato e alimentato:

  • da quote, annuali o meno, di sostenitori;
  • da acquisti di beni mobili e immobili;
  • da eventuali ulteriori contributi dei fondatori;
  • da lasciti, legati, donazioni ed elargizioni effettuati da chiunque;
  • da contributi dell'Unione Europea, dello Stato e di altri Enti e Organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati;
  • da eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e, quindi, da eventuali avanzi netti di gestione.

In particolare la Fondazione potrà accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da leggi internazionali, comunitarie, statali e regionali.
Terzi potranno effettuare erogazioni (sotto forma di sponsorizzazioni, prestazioni di servizi, ecc.), per consentire la realizzazione di iniziative di cui la Fondazione si sia fatta promotrice, anche senza incremento del patrimonio della Fondazione.

Art. 4)
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Comitato Esecutivo;
  • il Presidente;
  • il Direttore;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.
 
Art. 5)
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di nove membri di cui sei, fra cui il Presidente, nominati dal socio fondatore Leonardo, uno nominato dal Presidente della Regione Liguria, uno nominato dal Presidente della Provincia di Genova ed uno nominato dal Sindaco del Comune di Genova.
Allo scopo di dare rappresentanza anche a sostenitori, il numero degli Amministratori potrà essere aumentato fino a diciotto mediante cooptazione di nuovi Amministratori da parte del Consiglio di Amministrazione che al riguardo delibererà con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi membri.
Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e più precisamente fino alla approvazione del rendiconto annuale relativo al terzo esercizio del loro mandato; gli Amministratori nominati per cooptazione scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Tutti gli Amministratori sono rieleggibili.
Entro il termine di scadenza previsto al precedente comma i fondatori provvederanno alla nomina e/o alla conferma degli Amministratori per il successivo triennio, ciascuno per quanto di propria competenza secondo quanto stabilito al primo comma del presente articolo, fermo restando che la cessazione degli Amministratori in scadenza avrà efficacia dal momento in cui i fondatori che ne hanno il diritto avranno provveduto alla loro conferma o alla loro sostituzione.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione così nominato potrà provvedere alle nomine per cooptazione, confermando o sostituendo gli Amministratori precedentemente cooptati, il tutto con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.
Se nel corso del triennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più degli Amministratori nominati dai fondatori, il fondatore che aveva nominato l'Amministratore o gli Amministratori cessati dalla carica provvederà alla loro sostituzione; qualora venissero a mancare uno o più degli Amministratori nominati per cooptazione dal Consiglio, il Consiglio stesso potrà provvedere alla loro sostituzione.
Gli Amministratori così nominati scadranno unitamente agli Amministratori in carica all'atto della loro nomina.
Tutte le comunicazioni di nomina di Amministratori da parte dei fondatori previste dal presente articolo dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata A.R. inviata alla Fondazione e agli altri fondatori.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente scegliendolo fra i Consiglieri di Amministrazione nominati dal socio fondatore Leonardo; il Presidente così nominato dura in carica per l'intero triennio e può essere confermato.

Art. 6)
COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere in ordine all'amministrazione della Fondazione e del suo patrimonio e all'impiego delle rendite e di ogni altra risorsa in conformità alle finalità della Fondazione e assume tutte le deliberazioni necessarie alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione e ne cura il perseguimento e l'esecuzione, compatibilmente con le risorse patrimoniali e finanziarie disponibili.
Al Consiglio di Amministrazione spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  1. deliberare sul rendiconto annuale entro il termine di cui al successivo articolo 15 del presente Statuto;
  2. stabilire il budget annuale della Fondazione entro il medesimo termine di cui alla precedente lettera a);
  3. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  4. cooptare i Consiglieri di Amministrazione che rappresentano i sostenitori e cooptare i componenti cessati del Consiglio stesso, il tutto ai sensi del precedente art. 5;
  5. deliberare assunzioni o distacchi di personale;
  6. adottare appositi regolamenti interni che stabiliscano le norme relative all'ordinamento di servizi amministrativi, tecnici e del personale;
  7. accettare i contributi, beni e prestazioni di altri enti, istituzioni e privati che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari;
  8. investire il denaro e gli altri lasciti che perverranno alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio;
  9. deliberare sull'acquisto di beni mobili e immobili;
  10. erogare premi e borse di studio;
  11. deliberare sulla riforma e la modificazione dei regolamenti;
  12. deliberare in merito alle proposte da sottoporre ai soci fondatori di modificazione dello Statuto;
  13. deliberare la nomina di Commissioni alle quali affidare il compito di contribuire alla definizione e allo sviluppo delle attività della Fondazione, stabilendone la composizione e le modalità di funzionamento;
  14. nominare il Comitato Esecutivo e il Direttore, stabilendone i poteri e le attribuzioni;
  15. deliberare su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente.
 
Art. 7)
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche fuori dalla sede della Fondazione ed anche all'estero purché nel territorio dell'Unione Europea, almeno una volta all'anno e ogni altra volta che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera da spedire a ciascun Consigliere ed ai Revisori dei Conti, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Nell'avviso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio si riterrà validamente costituito e potrà validamente deliberare, anche se non convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti gli Amministratori ed i Revisori dei Conti in carica.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano fra quelli nominati dal socio fondatore Leonardo.
Il Presidente è assistito dal Direttore che svolge la funzione di verbalizzazione della riunione.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I processi verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Presidente e dal Direttore e sono riportati in apposito registro bollato e vidimato.
E' inoltre ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Direttore, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le prestazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio coperto, per gli interventi alle sedute o in rappresentanza della Fondazione.

Art. 8)
IL COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione delega parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da sette Amministratori, scelti fra quelli nominati dai soci fondatori. Del Comitato Esecutivo deve far parte il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che presiede le riunioni del Comitato medesimo.
Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, fermo restando che sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, e quindi non potranno essere oggetto di delega, le materie indicate alle lettere a), b), c), d), l), e n) del precedente articolo 6.
Al Comitato Esecutivo si applicano le medesime norme e modalità di funzionamento previste al precedente articolo 7 per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 9)
IL PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo individua fra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dal socio fondatore Leonardo.Il Presidente:

  • ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
  • convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
  • compie tutti gli atti necessari o anche solo opportuni per dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
  • sorveglia il buon andamento delle attività della Fondazione;
  • cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
  • cura i rapporti con le Autorità;
  • adotta, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo per la ratifica nella prima seduta successiva, che dovrà essere convocata entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento urgente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano fra quelli nominati dal socio fondatore Leonardo; la sua firma fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 10)
IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può essere anche persona esterna al Consiglio.Il Direttore:

  • collabora con il Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
  • predispone gli schemi del rendiconto annuale e del budget da sottoporre alla valutazione del Consiglio di Amministrazione;
  • funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e ne redige i verbali che sottoscrive con il Presidente.
  • dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è a capo del personale dipendente della stessa;
  • coordina e controlla le attività degli Enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione;
  • cura l’ordinaria amministrazione della Fondazione, nei limiti dei poteri e delle attribuzioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
 
Art. 11)
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio di Revisori composto da un Presidente e due membri effettivi, oltre a due membri supplenti.
L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con quello di Consigliere.
Per la durata in carica, la rieleggibilità, la gratuità dell'incarico e il rimborso delle spese valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e vengono scelti tra persone aventi requisiti di imparzialità e competenza, seppur non obbligatoriamente tra gli iscritti ad albi o registri, salvo il disposto dall'art. 20 bis, comma 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Il Presidente del Collegio è nominato dagli stessi Revisori.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla relativa sostituzione; fino al momento della sostituzione il membro effettivo cessato dalla carica viene sostituito dal più anziano dei membri supplenti.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro bollato e vidimato.
I Revisori dei Conti verificano la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri, danno parere sui rendiconti e curano la regolare tenuta del libro delle adunanze dei Revisori.

Art. 12)
PERSONALE

Il Consiglio di Amministrazione o, se a ciò delegato, il Comitato Esecutivo, provvede a dotare la Fondazione del personale necessario ad un’ordinata gestione delle attività. A tale scopo potranno anche essere concordati distacchi di personale con le società del Gruppo Leonardo e più in generale con tutti i soggetti che contribuiscono attivamente alle attività della Fondazione. Le proposte in merito all’assunzione o al distacco di personale presso la Fondazione saranno formulate dal Direttore, d’intesa con il Presidente.

Art. 13)
COMMISSIONI

A supporto delle attività della Fondazione o per lo svolgimento di alcune specifiche iniziative culturali il Consiglio di Amministrazione o, se a ciò delegato, il Comitato Esecutivo, può nominare una o più Commissioni, fissandone gli incarichi, la durata e il numero dei componenti. Ciascuna Commissione è presieduta da un Consigliere di Amministrazione nominato di volta in volta. Il Direttore assiste alle riunioni delle Commissioni.

Art. 14)
LIBRI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione tiene, regolarmente bollati e vidimati, il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il libro dei verbali del Comitato Esecutivo e il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori.
Su detti libri i verbali delle riunioni devono essere tenuti in ordine cronologico.
La Fondazione tiene, inoltre, i libri prescritti dalla legge, con particolare riferimento all'obbligo degli adempimenti contabili disposti dalla normativa vigente in materia.

Art. 15)
ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi alla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere e approvare il rendiconto dell'esercizio precedente nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione ai sensi di legge.
Il rendiconto deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione al Collegio dei Revisori almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'approvazione. Il Collegio esprime le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i 15 (quindici) giorni successivi.
Il rendiconto, con la relazione del Collegio dei Revisori, deve restare depositato presso la sede della Fondazione nei 15 (quindici) giorni che precedono e seguono l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.
Il rendiconto, con l’allegata relazione di attività, dovrà essere trasmesso agli enti locali dai rispettivi rappresentanti.

Art. 16)
AVANZI DI GESTIONE

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima unitaria struttura.
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 17)
MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Il presente Statuto potrà essere modificato per decisione unanime dei fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un fondatore fermo quanto previsto in materia dalle vigenti norme di legge.

Art. 18)
ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

L'estinzione della Fondazione potrà avvenire oltre che nei casi previsti per legge, per decisione unanime dei fondatori.
In caso di estinzione, per qualunque causa, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla legge; la Fondazione, dopo avere esaurita la fase di liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni o enti non aventi scopo di lucro a scelta dei fondatori, che si esprimono a maggioranza, in ogni caso rispettando le indicazioni eventualmente contenute negli atti di donazione o, comunque, di trasferimento alla Fondazione che stabiliscano una diversa destinazione per il caso di estinzione della Fondazione stessa; sentito in ogni caso l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19)
RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.